Descrizione
Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo talenuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni,prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni casoversata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quantoesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.Distinti saluti.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIORag. Francesco VANNATA