Descrizione
Per l’anno 2016 l’IMU non si applica: al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 0,40 % con la detrazione pari ad euro 200,00). alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale. La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in prima linea, ossia figli e genitori (VEDERE AVVISO COMODATO D’USO).SCADENZE DI VERSAMENTOVERSAMENTO IN 2 RATE - 1^ RATA entro 16 giugno 2016- 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2016ALIQUOTE- ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO): 50% DEL 7,60 PER MILLE COME PER L’ ANNO 2015- SALDO (ENTRO IL 16 DICEMBRE): 50% DEL 7,60 PER MILLE COME PER L’ ANNO 2015- Per i cittadini residenti all’estero, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute nel territorio comunale italiano e di conseguenza l’imposta deve essere pagata (vedere ulteriore avviso).- Il versamento IMU relativo a tutti i cespiti imponibili è effettuato a favore del Comune, ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo accatastati nel gruppo categoria “D” che va versata allo Stato, per i quali l’aliquota da applicare è dello 0,76%.- Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU sono stati istituiti i seguenti codici tributo:3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;3912 IMU abitazione categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – COMUNE.3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE.3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE.- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il Comune di Montesano sulla Marcellana (SA): F625;