Descrizione
Per l’anno 2014 l’IMU non si applica:
- t
- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (esclusi i fabbricati classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione pari ad euro 200,00). t
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. t
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. t
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. t
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. t
- dal 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.