Descrizione
Si avvisano i cittadini residenti all’estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute nel territorio italiano, con la conseguente esenzione dell’imposta.Pertanto la norma regolamentare, dall’anno 2014, non trova applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta.Ciò premesso, i residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta sul ns. territorio comunale applicando l’aliquota del 7,60 per mille e di conseguenza la TASI con l’aliquota ordinaria dell’1,00 per mille.Si informa, altresì, che sempre in applicazione della citata norma a partire dal 1° Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.Il versamento, tramite modello F24, dell'IMU e della TASI dovranno essere effettuati con i seguenti codici tributo:• 3918 IMU altri fabbricati ;• 3961 TASI altri fabbricati.Nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il Comune di Montesano sulla Marcellana (SA): F625;Montesano sulla Marcellana, 01.09.2016IL RESP.LE DELL’AREA TRIBUTI(Vincenzo Maglione)