Descrizione
Riferimenti:art. 1 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014 Circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014PremessaUn tema a cui non è stato dato il giusto risalto da parte della stampa specializzata è quello relativo al credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, meglio conosciuto come “Art-Bonus”, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014. Penso, infatti, che si tratti di un’importante opportunità per attrarre, attraverso un regime fiscale agevolato (sotto forma di credito di imposta), seppure di natura temporanea, erogazioni liberali a favore degli enti pubblici, specie in un momento in cui le risorse certamente non abbondano e che permette di sostenere gli interventi nel campo della cultura.Vediamo di cosa si tratta analizzando il testo di legge e la circolare esplicativa dell’ Agenzia delle Entrate, la n. 24/E del 31 luglio 2014.Segnalo, inoltre, che l’ANCI, con una nota dello scorso 23 ottobre, ha evidenziato gli aspetti principali del provvedimento invitando i Comuni a pubblicizzarne i contenuti.Anche se le disposizioni che andremo ad analizzare sono per lo più rivolte a colui che effettua la donazione, è bene che siano ben note anche al beneficiario, che solo così le potrà adeguatamente pubblicizzare e illustrare ai soggetti interessati.Finalità delle donazioniLe donazioni rientranti nel beneficio fiscale sono quelle finalizzate a:
- t
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (escluso acquisto di beni culturali);
- interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- interventi per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
t
t
Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinateai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.Quindi, come si può notare, il ventaglio degli interventi finanziabili attraverso le donazioni, utili per beneficiare dell’art-bonus, è piuttosto ampio e variegato.I soggetti che possono beneficiare del bonusI soggetti che possono, con la loro donazione, beneficiare del vantaggio fiscale sono:
- t
- le persone fisiche (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.) residenti e non in Italia, a condizione che non svolgano attività di impresa e gli enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici (a queste il credito spetta ai singoli soci): il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa: il bonus spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
t
Quindi il beneficio è riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica.Utilizzo del credito di impostaLe erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente attraverso banca o ufficiopostale o carte di debito, di credito e prepagate o assegni bancari e circolari. La finalità ditale prescrizione è evidente ed è quella di rendere tracciabile la donazione. Viene inoltre previsto che le erogazioni liberali devono essere effettuate nel triennio 2014/2016 e danno
- t
- diritto a un credito di imposta, a favore di colui che effettua la donazione nella misura del: 65% delle erogazioni liberali effettuate nel biennio 2014/2015;
- 50% delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2016.
t
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile:
- t
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa: tramite compensazione a mezzo modello F24 (codice tributo “6842” istituito con risoluzione del’Agenzia delle Entrate n. 116/E del 17 dicembre 2014), e quindi a scomputo dei versamenti dovuti, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la donazione, nei limiti della quota annuale di bonus;
- per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali: nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dell’anno in cui è stata effettuata la donazione, nei limiti della quota annuale di bonus.
t
La quota annuale non usufruita può essere utilizzata rispettivamente nei periodi di imposta successivi o nelle successive dichiarazioni dei redditi, senza alcun limite temporale. Inoltre, sempre per favorire le erogazioni liberali in argomento, viene previsto che non siano operanti le seguenti limitazioni di legge:
- t
- limitazione quantitativa annuale di 250.000,00 euro prevista per l’utilizzo di crediti di imposta;
- limitazione generale in materia di compensabilità di crediti di imposta e contributi;
- limitazione quantitativa di 1.500,00 euro in materia di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori.
t
t
Pubblicità della donazioneI soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese precedente e devono provvedere inoltre a pubblicare, nel rispetto della normativa sulla privacy:
- t
- sul sito web istituzionale del Comune, in una pagina dedicata e facilmente individuabile (si consiglia un link denominato ad esempio “donazioni-art bonus” sulla home-page del sito), l’ammontare della donazione e la destinazione della stessa;
- in un apposito portale web, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione.
t
Si consiglia di indicare, nell’apposita sezione creata nel sito web del Comune, il riferimento telefonico ed e-mail per ottenere informazioni sull’art-bonus nonché tutte le indicazioni utili per effettuare la donazione (IBAN della Tesoreria comunale, indirizzo filiale per versamenti in contanti e altre forme di pagamento).Aspetti proceduraliL’ente beneficiario dovrà innanzitutto accettare la liberalità proposta formalmente dal soggetto donante, attraverso un’apposita deliberazione della Giunta Comunale, al fine divalutare la proposta finalità ed anche la provenienza della donazione (l’ente non può infatti accettare donazioni di provenienza “sospetta”).Per dare la massima trasparenza alla donazione è opportuno anche creare appositi capitoli di entrata e di spesa, dove contabilizzare sia la donazione che la relativa finalizzazione.Infine l’ente dovrà poi, al fine di consentire la fruizione del beneficio fiscale, rilasciare, aldonante, un’apposita certificazione attestante:
- t
- il nominativo del soggetto donante;
- l’ammontare della donazione e la modalità di pagamento;
- la data di effettuazione della donazione;
- la finalità dettagliata della donazione.
t
t
t
Concludiamo precisando che l’art-bonus non concorre o non rileva:
- t
- alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa;
- ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.
t
t
Dalla Sede Municipale, 15/01/2015IL SINDACODr. Fiore Volentini Donato